Quando una modifica o il collegamento di due o più macchine comporta la necessità di una nuova certificazione CE

All’interno di uno stabilimento industriale, osservando la zona produttiva, possiamo trovarci di fronte vari casi: macchine, linee, robot, sistemi di asservimento automatico. Siamo però sicuri che a livello di conformità e di certificazione tutti gli obblighi siano stati assolti?
Uno dei casi che più spesso ci troviamo a gestire riguarda macchine autocostruite (o auto-assemblate) senza che ci sia posti il dubbio della ricertificazione dell’intera linea.
Quando parliamo di nuova macchina (o linea di macchine)?
Nel momento in cui colleghiamo due macchine (o una quasi macchina a una macchina) nella maggior parte dei casi ci troviamo ad aver costruito all’interno del nostro reparto una nuova macchina e, come tale, siamo tenuti alla sua certificazione.
Questo si verifica quando:
- vi è una funzione comune tra le macchine;
- vi è un’interazione meccanica o di materiale tra le macchine;
- vi è un sistema di comando (avvio, arresto, emergenza) in comune.
Solo se una di queste condizioni non è rispettata si può evitare di effettuare una nuova certificazione.
In tutti gli altri casi, la Direttiva Macchine 2006/42/CE prevede la ricertificazione della macchina.
Perché è necessario certificare una macchina autocostruita?
Se assemblo una nuova macchina divento a tutti gli effetti un costruttore. Questo ai più appare chiaro. Meno lo è il caso in cui vado a collegare due macchine già dotate di certificazione CE. Eppure la Direttiva Macchine è chiara già nelle premesse: “Le procedure [di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute] dovrebbero essere elaborate alla luce dell’entità dei pericoli che le macchine possono costituire”. Quindi, se collego due o più macchine destinate a funzionare insieme, sono a tutti gli effetti fabbricante di una nuova linea (più correttamente parliamo di una nuova macchina) e, di conseguenza, devo riconsiderare la procedura di valutazione dei rischi nel rispetto di quanto previsto.
Quali sono i casi in cui è necessaria la ricertificazione?
Quando acquisto un nastro o un pallettizzatore sul mercato l’obiettivo è quello di collegarlo a una macchina che ho già nel mio reparto. La nuova macchina è dotata di marcatura CE.
Lo sbaglio che più volte abbiamo visto nella nostra esperienza è che l’utilizzatore semplicemente provveda al collegamento e alla messa in servizio della macchina considerando valide le due certificazioni (macchina 1 e nuova macchina).
I due documenti però sono validi separatamente l’uno dall’altro. Come abbiamo spiegato nei precedenti paragrafi, se le due macchine condividono un sistema di comando, una funzione e vi è un’interazione tra le due, stiamo parlando di una nuova linea.
Un altro esempio che più volte abbiamo trattato è il cambio di destinazione della macchina. Pensiamo per esempio al settore alimentare: quante volte il cliente chiede una personalizzazione dell’imballo? Se viene eseguita una modifica alla macchina per consentire di rispondere al cambio richiesto, ci troviamo nuovamente di fronte a una nuova tipologia di macchine che potrebbe presentare nuovi rischi per l’operatore. Per saperlo con certezza, dobbiamo eseguire una nuova valutazione dei rischi.
E se cambio le modalità di asservimento? Pensiamo a una macchina predisposta per essere caricata manualmente. Nelle logiche di ottimizzazione della produzione, decidiamo di collegarla ad un robot per un asservimento automatico. Ho pensato che sto modificando sostanzialmente il metodo di funzionamento della macchina?
Questi sono solo alcuni dei casi in cui è necessario porre particolare attenzione per evitare rischi.
La modifica sostanziale nel Nuovo Regolamento Macchine Europeo
L’attenzione su tutti questi casi verrà esplicitata nel nuovo Regolamento Macchine, ancora in fase di approvazione da parte del Parlamento Europeo.
Nel testo proposto dalla Commissione viene infatti inserito il concetto di “modifica sostanziale”, ossia “qualsiasi modifica fisica o digitale che non è stata prevista dal costruttore e che potrebbe portare a variare la conformità della macchina (o dei componenti) rispetto ai requisiti essenziali di sicurezza”. Ogni alterazione che potrebbe influire sui RES deve quindi essere considerata una modifica sostanziale. Chi introduce una modifica sostanziale (fabbricante, importatore o utilizzatore) assume quindi la responsabilità del fabbricante ai fini del nuovo Regolamento Macchine.