Il nuovo Regolamento Macchine Europeo tratta in maniera più approfondita tutte le modifiche sostanziali compiute su un macchinario, introducendo in maniera netta gli obblighi che nascono in capo a chi le apporta e che, a tutti gli effetti, diventa un fabbricante.
I casi in cui è necessario procedere con una nuova certificazione della macchina è trattato in un articolo dedicato che trovate qui. In questo contributo vogliamo invece dedicarci a un aspetto che merita una trattazione separata, ovvero le modifiche al software.
Il testo in fase di approvazione del nuovo Regolamento dedicata molto spazio al tema delle innovazioni tecnologiche (Industria 4.0, robotica, intelligenza artificiale, etc.), come era facile aspettarsi. All’epoca in cui fu approvata l’attuale Direttiva macchine 2006/42/CE, infatti, era impossibile prevedere una così rapida evoluzione del settore. Trattandosi di un argomento ancora oggi in fase di sviluppo, è verosimile aspettarsi che anche successivamente all’approvazione del Regolamento si susseguiranno ulteriori norme o specifiche per meglio coprire ogni spettro di applicazione delle nuove tecnologie.
Modifiche software e nuovo Regolamento Macchine EU
Il nuovo testo del Regolamento Macchine prevede che i software vengano inclusi nella definizione di “componenti di sicurezza”. Questo significa che se il software che svolge funzioni di sicurezza viene immesso sul mercato separatamente e installato poi sulla macchina dovrà essere marcato CE, accompagnato da una dichiarazione di conformità UE e dalle istruzioni. Questo concetto si applica pure alle modifiche al software che verranno immesse sul mercato anche successivamente.
I safety software entrano quindi ufficialmente nel Regolamento, mentre fino ad ora la Direttiva trattava l’argomento in maniera molto superficiale. L’integrazione nel nuovo testo era inevitabile, dal momento che oggi moltissime funzioni di sicurezza dei macchinari sono gestite con moduli informatici, software e programmazione.
Inoltre, i software si aggiungeranno ai prodotti ad alto rischio indicati nell’Allegato I del nuovo Regolamento, ex Allegato IV della Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Funzioni di sicurezza e validazione software
Il corretto funzionamento degli equipaggiamenti di sicurezza di una macchina è legato al sicuro e corretto funzionamento del software che li governa che diventa quindi il vero elemento essenziale per garantire il controllo sicuro della macchina.
Un aspetto critico è rappresentato dalla compresenza di un software che svolge funzioni di sicurezza e di un software necessario al normale funzionamento della macchina.
La norma di riferimento per questo argomento è la UNI EN ISO 13849-1:2016 che specifica i requisiti di sicurezza e le linee guida sui principi di progettazione e integrazione di parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza, inclusa la progettazione del software.
Il safety software deve garantire lo stesso livello di prestazione richiesto per le funzioni di sicurezza implementate. Il ssw non deve quindi influire negativamente sulla sicurezza della macchina.
Come effettuare la verifica software su una macchina?
Il safety software rappresenta quel componente fondamentale di sicurezza che c’è, ma non si vede. Come assicurarsi quindi che il codice sia scritto correttamente e non si verifichino malfunzionamenti?
Quando si mette in funzione una macchina, le prove di validazione vengono solitamente eseguite mentre è in essere il normale ciclo di produzione/funzionamento per cui è destinata. In caso di guasto o di condizioni anomale, però, le variabili di funzione potrebbero assumere valori non desiderati e causare comportamenti pericolosi della macchina.
Questo tipo di anomalie si possono tracciare solo attraverso una validazione del software esauriente, che vada cioè a simulare anche quelle condizioni di anomalia o di guasto che permettano di evidenziare comportamenti non sicuri del circuito di comando della macchina.
Safety software e codice sorgente
Quando il software di sicurezza viene modificato o inserito nella macchina, come detto sopra dovrà essere marcato CE e accompagnato dalla Dichiarazione di conformità. Gli obblighi previsti dal nuovo Regolamento non si esauriscono però qui. Il fabbricante sarà infatti chiamato a inserire il codice sorgente e la logica di programmazione del software utilizzato all’interno del fascicolo tecnico, mentre oggi era chiamato a fornire il codice sorgente su richiesta in caso di infortunio su richiesta degli organi preposti.
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