Tutto sulla marcatura CE delle macchine: cos’è, a cosa serve e perché è necessaria

Guida alla marcatura CE per macchine, quasi-macchine e linee di produzione

Guida alla marcatura CE per macchine, quasi-macchine e linee di produzione

La marcatura CE è una procedura obbligatoria per tutti i prodotti disciplinati da una direttiva comunitaria e attesta che il prodotto è conforme ai requisiti di sicurezza e salute previsti dalle direttive o regolamenti comunitari pertinenti.

Entrata in vigore dal 1993, la marcatura CE, a volte impropriamente chiamata Certificazione CE, consente la libera commercializzazione dei prodotti marcati entro il mercato europeo. Si applica a ogni tipo di prodotto fabbricato, distribuito o importato nel territorio dell’UE, quindi, nel nostro caso di interesse, anche a macchine, quasi-macchine e linee di produzione.

Marcatura CE: a cosa serve

La marcatura CE riferita ai macchinari, se applicata correttamente, garantisce che lo stesso sia stato progettato e costruito nel rispetto delle direttive e delle norme vigenti e pertinenti. Per questo motivo, l’obbligo di marcatura CE si può considerare come l’atto finale di un percorso ben più lungo, fondamentale per attestare la conformità delle macchine a tutte le direttive CE applicabili con l’obiettivo di garantirne la sicurezza.

La valutazione della conformità avviene in tappe che partono dalla fase di progettazione del progetto, fino alla sua fabbricazione e immissione sul mercato.

Marcatura CE: quando è obbligatoria

Per poter essere commercializzati all’interno dello Spazio Economico Europeo, tutti i prodotti devono inderogabilmente essere conformi almeno alla Direttiva 2001/95/CE (Direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti o DSGP). La marcatura CE è un obbligo aggiuntivo alla Direttiva sulla sicurezza ed è prevista da varie direttive di settore. Nel caso di macchinari, quasi-macchine o  linee, per esempio, l’obbligo della Marcatura CE è esplicitato dalla Direttiva macchine 2006/42 CE , dalla Direttiva compatibilità elettromagnetica 2014/30/U, dalla  Direttiva bassa tensione 2014/35/UE e da altre direttive di settore.

Marchio CE: requisiti di proporzione
Requisiti di proporzione per il marchio CE

Marchio CE

Il processo di marcatura CE termina con l’apposizione del marchio CE, ossia un contrassegno che attesta la rispondenza ai requisiti essenziali per la commercializzazione. Il marchio può essere apposto dal fabbricante stesso (autocertificazione) oppure da un ente notificato (certificazione propriamente detta), come meglio esplicitato più avanti.

La marcatura CE indica che il prodotto è conforme a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il suo utilizzo. Disciplina, sostanzialmente, l’intero ciclo di vita del prodotto: dalla progettazione, alla fabbricazione, all’immissione sul mercato, alla messa in servizio del prodotto fino allo smaltimento.

La sola apposizione del marchio CE non esaurisce gli obblighi della marcatura CE. Anzi, la mera apposizione del marchio CE senza che siano rispettati tutti gli obblighi, rende la commercializzazione del prodotto illegale, oltre a mettere potenzialmente in pericolo la sicurezza degli utilizzatori finali.

Il marchio CE ha valore esclusivamente all’interno dell’Unione Europea o in Paesi per i quali esistono accordi di mutuo riconoscimento (es. Turchia). In seguito alla Brexit, dal 01.01.2023 il marchio non sarà per esempio più valido nel Regno Unito, sostituito dal marchio UKCA.

Chi deve apporre la marcatura CE

Il marchio CE dei macchinari viene apposto direttamente dal fabbricante (o un suo mandatario), allo scopo di attestarne la conformità alle direttive comunitarie. È il fabbricante che si assume la responsabilità finale della conformità del prodotto.

Come ottenere il marchio CE

Secondo quanto previsto dalla Direttiva macchine, il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato e/o mettere in servizio una macchina deve compiere una serie di passi:

a) si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati dall’allegato I;

b) si accerta che il fascicolo tecnico di cui all’allegato VII, parte A, sia disponibile;

c) fornisce in particolare le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni;

d) espleta le appropriate procedure di valutazione della conformità ai sensi dell’articolo 12;

e) redige la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell’allegato II, parte 1, sezione A, e si accerta che accompagni la macchina;

f) appone la marcatura «CE» ai sensi dell’articolo 16.

Esplicitiamo meglio alcuni di questi passaggi.

Quali sono i requisiti essenziali?

L’elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute (RES) è riportato nell’Allegato I della Direttiva 2006/42/CE. Questi devono essere riportati nel Fascicolo tecnico, esplicitando le misure adottate per eliminare i pericoli o per ridurre i rischi e riportando gli eventuali rischi residui rimanenti dopo l’adozione di tali misure.

Fascicolo tecnico: cos’è

Il Fascicolo tecnico, o Documentazione tecnica, serve a provare che il prodotto soddisfa i requisiti essenziali e, come potrai approfondire in questo articolo , è il primo strumento di difesa in caso di incidenti.

Contiene tutte le informazioni pertinenti sul progetto, la fabbricazione e il funzionamento di un prodotto.

La documentazione dovrà essere predisposta prima dell’immissione sul mercato e dovrà essere messa a disposizione delle autorità di vigilanza (nel caso lo richiedano).

In estrema sintesi, possiamo così riassumere i documenti contenuti nel Fascicolo:

  • Analisi dei rischi
  • Manuale d’uso e manutenzione
  • Marcatura CE
  • Dichiarazione di conformità
  • Certificazione di ente notificato nel caso di macchine appartenenti all’Allegato IV.

Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità CE è un documento obbligatorio che ogni fabbricante o suo rappresentante autorizzato deve firmare per dichiarare che i suoi prodotti rispettano i requisiti CE. Firmando la dichiarazione di conformità il fabbricante assume la piena responsabilità della conformità del prodotto al diritto dell’UE, come previsto dalla Direttiva macchine 2006/42 CE.

La dichiarazione di conformità va tradotta nella o nelle lingue richieste dal paese dell’UE in cui il prodotto è venduto.

Certificazione CE: quando è richiesta

Come accennato nell’incipit di questo articolo, capita spesso che il termine “Certificazione CE” venga utilizzato impropriamente per riferirsi all’intero processo di Marcatura. In realtà, non è così: la marcatura CE è obbligatoriamente richiesta delle direttive, mentre la Certificazione solo in determinati casi esplicitati dalle direttive, in particolare per macchinari e apparecchiature considerate pericolose.

Nel momento in cui vuole immettere la propria macchina sul mercato europeo, è obbligo del fabbricante la Marcatura CE, quindi è suo onere (o di un suo mandatario) la predisposizione della Dichiarazione di conformità.

La Certificazione CE è richiesta invece solo per particolari categorie e deve essere svolta da un Organismo notificato (abilitato a livello europeo). La Certificazione non sostituisce la Marcatura CE, ma ne diventa parte integrante essendo inserita nel Fascicolo Tecnico.

Come apporre il marchio CE

Il marchio deve essere visibileleggibile indelebile.

Il marchio CE deve essere costituito dalle iniziali “CE”; entrambe le lettere devono avere la stessa dimensione verticale e non devono essere inferiori a 5 mm (se non diversamente specificato nei corrispondenti requisiti del prodotto).

Se il marchio CE non può essere apposto sul prodotto stesso, è possibile apporlo sull’eventuale imballaggio o sui documenti di accompagnamento. Se il prodotto è soggetto a più direttive/regolamenti dell’UE che richiedono l’apposizione del marchio CE, i documenti di accompagnamento devono indicare che il prodotto è conforme a tutte le direttive/regolamenti UE.

Assenza di marcatura CE

Ma cosa succede in caso di macchine senza marcatura CE?

Prima dell’entrata in vigore in Italia della prima Direttiva europea macchine, non vi era alcun obbligo di marcatura CE per i macchinari.

Successivamente alla data del 21 settembre 1996 (entrata in vigore della Direttiva macchine) la vendita di macchine senza marcatura CE non è assolutamente consentita su territorio dell’Unione Europea.

Quindi, per macchine ante il 21 settembre 1996, non è richiesto il  marchio CE, a meno che non siano state effettuate delle modifiche sostanziali. Va ricordato però che qualsiasi macchina per essere utilizzata deve essere sicura, quindi conforme ai requisiti minimi: per questo è sempre meglio effettuare un controllo e un adeguamento dei macchinari in uso, soprattutto se datati.

Per cedere oggi una macchina usata senza marcatura CE, è obbligatorio dichiarare che sia conforme ai requisiti dell’allegato V del D.Lgs 81/08.

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