Niente panico, bisogna solo stare attenti al calendario!
Il 29 giugno è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GUUE) il testo del nuovo Regolamento macchine europeo 2023/1230. A distanza di soli 5 giorni, è seguita subito una rettifica relativa agli step di attuazione.
Cerchiamo di fare chiarezza.
In realtà si tratta solo di piccole correzioni rispetto ad alcune date che erano state riportate in maniera non corretta, ma che non inficiano la validità del testo, né tanto meno la data dell’abrogazione definitiva della Direttiva Macchine 2006/42/CE, che resta il 20 gennaio 2027.
Vediamo nel dettaglio i passaggi di attuazione.
Gli step di attuazione
Il nuovo Regolamento europeo entra in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione sulla GUUE, quindi il 19 luglio 2023. È da questa data che dobbiamo far partire il calcolo dei 42 mesi allo scadere della validità della Direttiva Macchine: arriviamo così al 20 gennaio 2027.
Riportiamo qui le date da non dimenticare:
- 14 giugno 2023: firma di approvazione da parte del Presidente del Consiglio Europeo e del Parlamento Europeo.
- 29 giugno 2023: pubblicazione sulla GUUE.
- 4 luglio 2023: pubblicazione della rettifica al Regolamento macchine 2023/1230.
- 19 luglio 2023: entrata in vigore del nuovo Regolamento.
Perché è stata necessaria una rettifica?
L’art. 54 “Entrata in vigore e applicazione” riportava le seguenti date:
“[…] Esso si applica a partire dal 14 gennaio 2027.
Tuttavia, gli articoli seguenti si applicano a decorrere dalle date seguenti:
a) gli articoli da 26 a 42 si applicano a decorrere dal 14 gennaio 2024;
b) l’articolo 50, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 14 ottobre 2023;
c) l’articolo 6, paragrafo 7, e gli articoli 48 e 52 si applicano a decorrere dal 13 luglio 2023;
d) l’articolo 6, paragrafi da 2 a 6, paragrafo 8 e paragrafo 11, l’articolo 47 e l’articolo 53, paragrafo 3, si applicano a decorrere dal 14 luglio 2024.”
Pare quindi evidente che il riferimento preso per il calcolo dei giorni di validità fosse quello del 14 giugno, data in cui è stato sottoscritto il testo. In realtà, la data che fa fede è quella della pubblicazione in Gazzetta, avvenuta solo una quindicina di giorni dopo. Di conseguenza è stato necessario apportare una rettifica a questo articolo modificando le date di attuazione che risultano quindi così modificati:
- gli articoli da 26 a 42 si applicano a decorrere dal 20 gennaio 2024;
- l’articolo 50, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 20 ottobre 2026;
- l’articolo 6, paragrafo 7, e gli articoli 48 e 52 si applicano a decorrere dal 19 luglio 2023;
- l’articolo 6, paragrafi da 2 a 6, paragrafo 8 e paragrafo 11, l’articolo 47 e l’articolo 53, paragrafo 3, si applicano a decorrere dal 20 luglio 2024.
Da quando devo applicare il nuovo Regolamento?
Il termine di applicabilità del nuovo Regolamento è quello previsto dall’art. 54, ossia il 20 gennaio 2027.
Questo potrebbe apparire in contraddizione con questo previsto art. 52 “Disposizioni transitorie”, in cui si recita: “Gli Stati membri non impediscono la messa a disposizione sul mercato di prodotti immessi sul mercato in conformità della direttiva 2006/42/CE prima del 20 gennaio 2027”.
Questo tipo di formula parrebbe significare che, se non è vietata la messa a disposizione di macchine ai sensi della vecchia Direttiva, è perché un nuovo Regolamento è entrato in vigore e quindi esiste un periodo appunto di transizione in cui vi è la possibilità di applicare a propria discrezione l’uno o l’altro.
In realtà, secondo i giuristi, ciò non è vero. Rifacendosi a quanto già visto e applicato nell’entrata in vigore di altre normative secondo i giuristi il criterio del legislatore, indipendentemente dalla sua entrata in vigore, vede l’applicabilità del nuovo Regolamento solo dal 20 gennaio 2027.
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